Art. 2.

      1. Nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e sulla pubblica incolumità e senza impedimento per la normale circolazione, l'attività degli artisti di strada è consentita nelle piazze storiche, nelle piazze di mercato, nelle isole pedonali e in tutti i luoghi di incontro non espressamente vietati dai regolamenti comunali adottati ai sensi dell'articolo 3.
      2. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al regime di occupazione permanente del suolo pubblico e alle norme sul commercio ambulante.